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INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO Capo I Disposizioni generali Art. 1-(Finalita’) Art. 2-(Definizioni) Art. 3-(Elettorato attivo) Art. 4-(Elettorato passivo) Art. 5-(Autenticazioni previste dalla presente legge) Capo II Convocazione dei comizi elettorali Art. 6-(Decreto di convocazione dei comizi elettorali) Art. 7-(Rinvio e sospensione delle elezioni) Art. 8-(Cartolina-avviso) Capo III Uffici elettorali Art. 9-(Ufficio elettorale di sezione) Art. 10-(Cause ostative alla nomina di componente l’Ufficio elettorale di sezione) Art. 11-(Ufficio centrale regionale) Art. 12-(Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione) Art. 13-(Rappresentanti dei gruppi di liste presso l’Ufficio centrale regionale) Capo IV Presentazione e ammissione delle candidature Art. 14-(Deposito degli atti di presentazione delle candidature) Art. 15-(Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste) Art. 16-(Caratteristiche dei contrassegni) Art. 17-(Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007) Art. 18-(Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell’articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007) Art. 19-(Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale) Art. 20-(Esame delle candidature) Art. 21-(Decisioni finali sull’ammissione delle candidature) TITOLO II VOTAZIONE Capo I Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione Art. 22-(Apertura degli uffici comunali) Art. 23-(Agevolazioni per l’esercizio del diritto di voto) Art. 24-(Consegna del materiale elettorale) Art. 25-(Sala della votazione) Art. 26-(Accesso nella sala della votazione) Art. 27-(Costituzione dell’Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione) Capo II Operazioni di votazione Art. 28-(Durata della votazione) Art. 29-(Elettori che votano nella sezione elettorale) Art. 30-(Voto degli elettori non deambulanti) Art. 31-(Voto dei militari e dei naviganti) Art. 32-(Voto assistito) Art. 33-(Inizio della votazione) Art. 34-(Ammissione degli elettori al voto) Art. 35-(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione) Art. 36-(Sospensione e rinvio della votazione) Art. 37-(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio) Capo III Raccolta del voto di particolari categorie di elettori Art. 38-(Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura) Art. 39-(Sezione ospedaliera) Art. 40-(Seggio speciale) Art. 41-(Ufficio distaccato) Art. 42-(Voto domiciliare) Art. 43-(Votazione dei detenuti) TITOLO III SCRUTINIO Art. 44-(Operazioni di scrutinio) Art. 45-(Validita’ e nullita’ delle schede e dei voti) Art. 46-(Validita’ e nullita’ del voto di preferenza e connessione con il voto di lista) Art. 47-(Voti contestati) Art. 48-(Risultato dello scrutinio – Sospensione per cause di forza maggiore) Art. 49-(Formazione e trasmissione delle buste) Art. 50-(Verbale dell’Ufficio elettorale di sezione) TITOLO IV ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI Art. 51-(Tempi e modalita’ delle operazioni) Art. 52-(Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali) Art. 53-(Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali) Art. 54-(Proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica eletto consigliere ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 17/2007) Art. 55-(Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste) Art. 56-(Attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena) Art. 57-(Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali) Art. 58-(Proclamazione dei consiglieri regionali) TITOLO V CONTEMPORANEITA’ DI ELEZIONI Art. 59-(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) Art. 60-(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo) TITOLO VI REGIME DELLE SPESE Art. 61-(Spese per il procedimento elettorale) Art. 62-(Spese sostenute direttamente dalla Regione) Art. 63-(Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione) Art. 64-(Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni) TITOLO VII INFORMATIZZAZIONE Capo I Procedure informatizzate Art. 65-(Finalita’) Art. 66-(Modalita’) Art. 67-(Applicazione) Capo II Voto e scrutinio elettronico Art. 68-(Finalita’) Art. 69-(Introduzione del voto e dello scrutinio elettronico) Art. 70-(Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico) TITOLO VIII PROPAGANDA ELETTORALE Capo I Disciplina della propaganda elettorale Art. 71-(Manifesti di propaganda elettorale) Art. 72-(Individuazione degli spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale) Art. 73-(Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale) Art. 74-(Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini) Art. 75-(Silenzio elettorale) Art. 76-(Sanzioni) Capo II Disciplina delle spese di propaganda elettorale Art. 77-(Spese per la propaganda elettorale – Tetti di spesa) Art. 78-(Tipologia delle spese elettorali) Art. 79-(Collegio regionale di garanzia elettorale) Art. 80-(Mandatario elettorale) Art. 81-(Pubblicita’ delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste) Art. 82-(Controllo delle spese elettorali) Art. 83-(Sanzioni) TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 84-(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 54/1973) Art. 85-(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 41/1983) Art. 86-(Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali) Art. 87-(Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione) Art. 88-(Disposizioni in materia di personale) Art. 89-(Rinvio normativo) Art. 90-(Modifiche degli allegati) Art. 91-(Abrogazioni) Art. 92-(Norma finanziaria) Art. 93-(Entrata in vigore) |
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO Capo I Disposizioni generali Art. 1 |
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(Finalita’) 1.La presente legge disciplina il procedimento per l’elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e l’organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia). |
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Art. 90 |
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(Modifiche degli allegati) 1.Gli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. |
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Art. 93 |
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(Entrata in vigore) 1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
